Incentivi a chi assume al Sud

Via libera agli incentivi del «bonus Sud» sulle assunzioni dei primi quattro mesi del 2019. Chi nel mezzogiorno ha assunto stabilmente giovani (16 – 34 anni d’età) e meno giovani (più di 34 anni purché privi d’impiego retribuito da sei mesi), disoccupati, da gennaio fino ad aprile, ha diritto a un anno di esonero contributivo, nel limite di 8.060 euro. A stabilirlo è l’Anpal con il decreto n. 311/2019, dando attuazione alla legge n. 58/2019, di conversione del dl n. 34/2019 (c.d. decreto Crescita), che ha corretto l’operatività dell’incentivo (in precedenza limitata solo ai mesi da maggio a dicembre 2019), destinandovi 200 milioni di euro di risorse.

Una mano al Sud. L’incentivo opera solo nelle regioni «meno sviluppate» (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e in quelle «in transizione» (Abruzzo, Molise e Sardegna), territori in cui deve essere ubicata la sede di lavoro presso la quale è fatta l’assunzione. Originariamente (decreto Anpal n. 178/2019) l’incentivo, con il budget di euro 120 mln, operava limitatamente alle assunzioni dal 1° maggio al 31 dicembre 2019. In seguito al decreto crescita l’operatività è stata estesa alle assunzioni effettuate nei primi quattro mesi del 2019, con un ulteriore finanziamento di 200 mln di euro. Pubblicità

I beneficiari. L’incentivo si rivolge ai datori di lavoro privati (sono escluse le p.a.) che assumano disoccupati tra i 16 e i 34 anni d’età ovvero con più di 34 anni se privi d’impiego retribuito da sei mesi. I neoassunti, inoltre, non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il datore di lavoro che li assume. Il requisito di disoccupazione (art. 4, dl n. 4/2019) è lo status riconosciuto ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente o autonomo al quale corrisponda un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni fiscali, ossia fino 8 mila euro per i dipendenti e fino a 4.800 per gli autonomi.

Le assunzioni agevolate. L’incentivo spetta ai datori di lavoro che assumano con: contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; apprendistato professionalizzante. In caso di lavoro a tempo parziale, il bonus spetta in misura proporzionalmente ridotta. Non è mai riconosciuto, invece, per lavoro domestico, occasionale e intermittente.

L’incentivo. L’importo dell’incentivo è pari ai contributi dovuti all’Inps dal datore di lavoro, con esclusione di premi dovuti all’Inail, per un periodo di 12 mesi dall’assunzione, fino a un importo massimo di 8.060 euro per assunzione e va fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021. L’incentivo è cumulabile, tra l’altro, con il nuovo incentivo previsto per chi assuma percettori di reddito di cittadinanza.