Rincari patente: con l’Iva stangata del 22%. Unione consumatori: «No a retroattività»

Rincaro per gli automobilisti in arrivo se dovesse entrare in vigore il regime dell’Iva al 22%. L’Italia si colloca già tra i primi posti delle patenti di guida più care in Europa con un costo che si aggira sui 1000 euro. Con l’effetto della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate arriverebbe a superare i 1200. «Si tratta dell’ennesima stangata sulle tasche degli automobilisti, categoria più tartassata d’Italia dovendo già pagare, oltre al bollo auto e una serie infinita di balzelli che gravano sul possesso dell’autovettura, le odiose accise sulla benzina per finanziare qualsiasi tipo di intervento» ha dichiarato il presidente del Codacons, Carlo Rienzi.

Retroattività

Problema ancora maggiore è il rischio che questo aumento possa essere retroattivo. Una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 14 marzo scorso ha escluso dall’esenzione Iva le lezioni di scuola guida «in quanto questa categoria di insegnamento non rientra in quelle di ambito scolastico o universitario». L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate della sentenza prevede non solo il pagamento dell’Iva per i futuri patentati, ma anche il recupero dell’imposta da chi ha preso la patente negli ultimi 5 anni. La revoca del regime di esenzione Iva alle lezioni di scuola guida ha generato preoccupazioni. Si tratterebbe di 3,8 milioni di patenti conseguite dal 2014 e dal 2018. Le scuole sono sul piede di guerra perché non potendo imporre le tasse ai propri ex allievi, dovranno provvedere di tasca propria. Confarca, la Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici, ha annunciato una mobilitazione nazionale perché preoccupata anche per la retroattività del provvedimento e chiede la «conseguenziale regolarizzazione delle patenti già conseguite e fatturate secondo il regime in vigore dell’epoca» ha dichiarato il presidente Paolo Colanagelo.

Per il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, è «ovvio che non potranno che traslare l’Iva sul consumatore finale, ma intanto nessuno li obbliga a trasferirla in toto. Inoltre, non vorremmo che si rivalessero sui nuovi clienti per i pagamenti retroattivi» e ha sottolineato come questo sia una violazione dello Statuto del contribuente che all’art. 3 stabilisce «in modo chiaro che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo». Un’eccezione alla regola è prevista dall’art. 1 comma 2 per l’adozione di norme interpretative «ma solo in casi eccezionali e con legge ordinaria — ha aggiunto Dona. — La battaglia che invitiamo le autoscuole a fare, quindi, è quella di impugnare la richiesta di pagamenti arretrati».